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Roma, 22
dicembre 2017
Circolare n. 221/2017
Oggetto: Notizie in breve.
Corridoi TEN-T – Sono state previste
norme per il completamento del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e del
Corridoio Mediterraneo che stabiliscono il ruolo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la durata delle concessioni per la
realizzazione delle opere e la gestione delle relative tratte autostradali,
nonché le risorse necessarie - Art. 13 bis DL 148/2017 convertito dalla L. 172/2017.
Contratto di programma RFI – E’ stata autorizzata
la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento del
contratto di programma, parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti e RFI Spa - Art. 15 DL 148/2017 convertito dalla L.
172/2017.
Sicurezza ferroviaria - E’ stato previsto che il D.lgvo
160/07 si applicherà dopo il 30 giugno 2017 anche sulle reti funzionalmente
isolate dal resto del sistema ferroviario; le norme tecniche e gli standard di
sicurezza per tali reti sarà individuato dall’Agenzia di sicurezza nazionale.
E’ stata inoltre ampliata la competenza della Direzione Generale per le
Investigazioni Ferroviarie e Marittime del MIT a decorrere dal 2018.
Concessioni aeroportuali – Sono state introdotte
norme per regolare la fine concessione in ambito aeroportuale - Art. 15 quinquies DL 148/2017 convertito dalla L.172/2017.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/t |
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G.U. n. 284 del 5.12.2017
LEGGE 4
dicembre 2017, n. 172
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e
per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione
del reato per condotte riparatorie.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie."
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
*****OMISSIS*****
Art. 13-bis
Disposizioni in materia di concessioni autostradali
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai protocolli di
intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni
pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli
Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio
mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo
sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e' assicurato come
segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e
la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono
stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le
regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi
protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma
4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza
alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote
annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di cui al
periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente
comma sono utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo 55,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa.
3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70
milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia'
erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari
autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
*****OMISSIS*****
Art. 15
Incremento contratto di programma RFI
1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017
per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti
2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti »
sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al
comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una
informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento».
1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima
applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia e
finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria».
1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio
nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della
vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE
sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali
contratti sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Al fine di garantire la continuita' dei servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, e' attribuito
alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per
l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla
situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A..
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020.
1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto
ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
*****OMISSIS*****
Art. 15-quinquies
Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione
1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione
e' sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario
subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di
concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati
dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel
contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle
opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile
dalla contabilita' analitica regolatoria certificata presentata dal
concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con
proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita' di natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta' del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla
societa' concessionaria alcun rimborso.
Il concessionario uscente e' obbligato a proseguire
nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la
concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario
il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non
amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la
scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e
indennizzi siano gia' previsti nelle convenzioni di gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO