Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 dicembre 2017

 

Circolare n. 221/2017

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Corridoi TEN-T – Sono state previste norme per il completamento del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e del Corridoio Mediterraneo che stabiliscono il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la durata delle concessioni per la realizzazione delle opere e la gestione delle relative tratte autostradali, nonché le risorse necessarie - Art. 13 bis DL 148/2017 convertito dalla L. 172/2017.

 

Contratto di programma RFI – E’ stata autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e RFI Spa - Art. 15 DL 148/2017 convertito dalla L. 172/2017.

 

Sicurezza ferroviaria -  E’ stato previsto che il D.lgvo 160/07 si applicherà dopo il 30 giugno 2017 anche sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario; le norme tecniche e gli standard di sicurezza per tali reti sarà individuato dall’Agenzia di sicurezza nazionale. E’ stata inoltre ampliata la competenza della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime del MIT a decorrere dal 2018.

 

Concessioni aeroportuali – Sono state introdotte norme per regolare la fine concessione in ambito aeroportuale - Art. 15 quinquies DL 148/2017 convertito dalla L.172/2017.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/t

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G.U. n. 284 del 5.12.2017

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, recante  disposizioni urgenti in materia finanziaria  e

per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina  dell'estinzione

del reato per condotte riparatorie.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 

Testo  del  decreto-legge  16  ottobre  2017, n.  148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172,  recante: "Disposizioni urgenti  in materia finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione  del  reato per  condotte  riparatorie."

 

 

                                 Titolo I

                     DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

 

                             *****OMISSIS*****

 

                                Art. 13-bis 
         Disposizioni in materia di concessioni autostradali 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  ai  protocolli  di
intesa stipulati in data 14 gennaio  2016,  rispettivamente,  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche  interessate  allo  sviluppo   del   Corridoio   scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici  del  predetto  protocollo  e  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  le  regioni  Friuli
Venezia Giulia e  Veneto  interessate  allo  sviluppo  del  Corridoio
mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per  lo
sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali  A22   Brennero-Modena   e   A4   Venezia-Trieste,   A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e' assicurato  come
segue: 
  a) le funzioni  di  concedente  sono  svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e
la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono
stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  le
regioni e  gli  enti  locali  che  hanno  sottoscritto  gli  appositi
protocolli di intesa in data 14  gennaio  2016,  che  potranno  anche
avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati; 
  c) le convenzioni di cui  alla  lettera  b)  devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti. 
  2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al  comma
4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le risorse accantonate in  regime  di  esenzione
fiscale fino alla predetta data nel fondo  di  cui  all'articolo  55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono  riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza
alcuna compensazione a carico del  subentrante.  Le  ulteriori  quote
annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55,  comma  13,
della  legge  n.  449  del  1997  sono  versate  dal   concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita'  di  cui  al
periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai  sensi  del  presente
comma sono utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo  55,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa. 
  3.   Il   concessionario   dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena  subentrante  assicura  un  versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito  fondo  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato  per  la  realizzazione  dell'infrastruttura.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Gli  atti  convenzionali  di  concessione  sono  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  i  concessionari
autostradali  delle  infrastrutture  di  cui   al   comma   1,   dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I  medesimi  concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi.    

 

                           *****OMISSIS*****

 

                                Art. 15 
                Incremento contratto di programma RFI 
  1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per  l'anno  2017
per il finanziamento del contratto di programma - parte  investimenti
2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. 
     1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti  »
sono soppresse; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti  ai  contratti  di  cui  al
comma  1  che  non   comportino   modifiche   sostanziali   e   siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse  finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   una
informativa al Parlamento.  Nel  caso  di  modifiche  sostanziali  si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1  e  2.  Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15  per  cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento». 
  1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.
112, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
consultazione delle parti  interessate,  definisce  la  strategia  di
sviluppo   dell'infrastruttura   ferroviaria   sulla   base   di   un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede  di  prima
applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia  e
finanza,  nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all'articolo 201 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria». 
  1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario di  passeggeri  sul  territorio
nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  e  l'impresa  ferroviaria  individuata  sulla  base  della
vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE
sullo  schema  di  contratto  proposto   dall'Amministrazione.   Tali
contratti   sono   approvati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  1-quinquies. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dei  servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro,  e'  attribuito
alla  regione  Piemonte  un  contributo  straordinario   dell'importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  alla
situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A.. 
  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  1-quinquies,  pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione  2014-2020.  I  predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020. 
  1-septies. Al fine di attuare la misura di  sostegno  al  trasporto
ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per  l'anno  2017.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti.    

 

                           *****OMISSIS*****

 

                          Art. 15-quinquies 
       Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione 
  1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice  della  navigazione
e' sostituito dai seguenti: 
  «Alla  scadenza  naturale  della  concessione,  il   concessionario
subentrante ha l'obbligo di corrispondere al  concessionario  uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente  stabilito  nell'atto  di
concessione, tale valore, per  gli  immobili  e  gli  impianti  fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree  ivi  ricomprese  per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale,  realizzati
dal  concessionario  uscente  con  proprie  risorse,   inseriti   nel
contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle
opere alla data  di  subentro,  al  netto  degli  ammortamenti  e  di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi  soggetti  a  regolazione  tariffaria  rilevabile
dalla contabilita' analitica regolatoria certificata  presentata  dal
concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente. 
  Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati dal  concessionario  uscente  con
proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita'  di  natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta' del demanio dello Stato,  senza  che  sia  dovuto  alla
societa' concessionaria alcun rimborso. 
  Il   concessionario   uscente    e'    obbligato    a    proseguire
nell'amministrazione  dell'esercizio  ordinario  dell'aeroporto  alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione  sino  al  subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento  del  relativo  valore  di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio. 
  In  caso  di  subingresso  nella  concessione  ovvero   quando   la
concessione cessa prima del termine di  scadenza,  il  concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente  concessionario
il  valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere   non
amovibili,  come  indicato  nei  periodi  precedenti  riguardanti  la
scadenza naturale della  concessione.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1453 del codice civile. 
  La disciplina  in  materia  di  valore  di  subentro,  rimborsi  ed
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi  siano  gia'  previsti  nelle  convenzioni   di   gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ».    

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO